L’assegno ordinario di invalidità va sempre integrato al minimo
L’assegno ordinario d’invalidità gode sempre, in presenza dei requisiti reddituali, della possibilità di essere integrato al trattamento minimo INPS. Non soltanto a chi, come già avviene, ha svolto attività lavorativa prima del 31 dicembre 1995 (regime retributivo o misto); ma anche a chi, finora escluso, ha lavorato soltanto dal 1° gennaio 1996 (regime contributivo). Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 94/2025 con la quale i giudici hanno sancito l’illegittimità di un passaggio della Riforma Dini (Legge n. 335/1995) accogliendo un ricorso della Corte di Cassazione. Secondo il giudice delle leggi, infatti, non ha alcuna incidenza il sistema di calcolo, retributivo, misto o contributivo, sulla necessità che l’assegno ordinario di invalidità assolva quanto previsto dall’articolo 38 Cost. cioè garantire al percettore mezzi adeguati alle «esigenze di vita».
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