Pensione anticipata, ti valgono i contributi per malattia, disoccupazione e CIG anche se l’INPS dice no: nuova sentenza

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Pensione anticipata e contributi figurativi: una recente evoluzione giurisprudenziale potrebbe incidere in modo significativo sulle possibilità di accesso al pensionamento per migliaia di lavoratori. Al centro della questione vi è il valore da attribuire ai contributi figurativi maturati durante periodi di malattia, disoccupazione, cassa integrazione, maternità o infortunio, che per lungo tempo sono stati oggetto di interpretazioni differenti tra l’INPS e la giurisprudenza.

Tradizionalmente, l’accesso alla pensione anticipata ordinaria è stato subordinato al raggiungimento di un determinato requisito contributivo, attualmente fissato in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Per anni, tuttavia, l’INPS ha sostenuto che, all’interno di tale requisito, fosse necessario possedere almeno 35 anni di contribuzione effettiva derivante da attività lavorativa, escludendo quindi molti periodi coperti da contribuzione figurativa.

La questione è stata recentemente affrontata da diverse pronunce giudiziarie culminate in un orientamento sempre più favorevole ai lavoratori. In particolare, alcune sentenze della Corte di Cassazione e una successiva decisione del Tribunale di Siena hanno affermato che la pensione anticipata ordinaria introdotta dalla riforma del 2011 costituisce una prestazione autonoma rispetto alla vecchia pensione di anzianità e che la normativa non richiede espressamente il possesso di 35 anni di contribuzione effettiva. Secondo i giudici, pertanto, anche i contributi figurativi devono concorrere al raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione.

I contributi figurativi sono accrediti riconosciuti dall’INPS in particolari situazioni nelle quali il lavoratore, pur non svolgendo attività lavorativa, mantiene una tutela previdenziale. Rientrano in questa categoria i periodi di malattia, infortunio, maternità, disoccupazione indennizzata, cassa integrazione e altre situazioni previste dalla legge. Lo scopo è evitare che eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore possano compromettere il futuro diritto alla pensione.

L’orientamento più recente della giurisprudenza parte da un principio fondamentale: la legge che disciplina la pensione anticipata fa riferimento all’anzianità contributiva complessiva e non distingue tra contribuzione effettiva e contribuzione figurativa. Quando il legislatore ha inteso richiedere contributi effettivi, lo ha indicato espressamente in altre disposizioni previdenziali. L’assenza di tale precisazione nella disciplina della pensione anticipata ordinaria è stata interpretata dai giudici come una volontà di considerare validi tutti i contributi regolarmente accreditati.

Questa interpretazione assume particolare rilievo per i lavoratori che, nel corso della propria carriera, hanno attraversato periodi di difficoltà legati a malattie, licenziamenti, crisi aziendali o sospensioni dell’attività lavorativa. In passato tali situazioni potevano tradursi in un ritardo nell’accesso alla pensione anticipata; oggi, alla luce delle più recenti pronunce, tali periodi potrebbero invece essere pienamente valorizzati ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi.

È importante precisare che il tema resta particolarmente delicato sotto il profilo applicativo. Sebbene la giurisprudenza abbia espresso orientamenti significativi, l’INPS non ha ancora modificato in modo generalizzato la propria impostazione amministrativa. Di conseguenza, in alcuni casi potrebbe essere necessario promuovere specifiche azioni di tutela o ricorsi per ottenere il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini della pensione anticipata.

Dal punto di vista pratico, diventa quindi fondamentale verificare periodicamente il proprio estratto conto contributivo e controllare che tutti i periodi coperti da contribuzione figurativa risultino correttamente registrati. Una ricostruzione accurata della posizione assicurativa può infatti consentire di individuare tempestivamente eventuali anomalie o differenze interpretative che potrebbero incidere sulla data di pensionamento.

L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni evidenzia inoltre una crescente attenzione verso la tutela sostanziale dei lavoratori, valorizzando l’intera storia contributiva e non soltanto i periodi di lavoro effettivamente prestato. Questo approccio appare coerente con la funzione sociale del sistema previdenziale, che mira a garantire protezione anche nei momenti di difficoltà lavorativa o personale.

In conclusione, le recenti sentenze in materia di pensione anticipata aprono prospettive importanti per molti lavoratori che hanno maturato contributi figurativi durante periodi di malattia, disoccupazione, cassa integrazione o altre situazioni tutelate dalla legge. Pur in attesa di un eventuale consolidamento normativo o amministrativo, gli orientamenti della magistratura sembrano confermare che tali contributi possano concorrere pienamente al raggiungimento dei requisiti necessari per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria.

Fonti:

Legge n. 214/2011 (Riforma Fornero), art. 24.

Corte di Cassazione – Sentenze n. 24916/2024, n. 24952/2024 e n. 27910/2025.

Tribunale di Siena – Sentenza n. 208/2026.

INPS – Circolari applicative in materia di pensione anticipata.

Normativa sulla contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione, maternità e cassa integrazione.

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