Pensione prima dei 67 anni: come funziona l’uscita anticipata per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996

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Certo. Mantengo il contenuto in forma originale, ma lo divido in paragrafi senza inserire titoli intermedi.

Chi ha iniziato a lavorare dal 1996 e non possiede contributi anteriori al 1° gennaio dello stesso anno rientra tra i cosiddetti “contributivi puri” e può, in determinate condizioni, lasciare il lavoro prima del raggiungimento dei 67 anni. A fare chiarezza sulle possibilità di accompagnamento alla pensione è la circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026, che riguarda in particolare l’isopensione e gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Si tratta di strumenti che non costituiscono una pensione anticipata vera e propria, ma consentono al lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro e ricevere un trattamento economico fino alla maturazione del diritto alla pensione. L’accesso è possibile soltanto nell’ambito di specifici accordi aziendali e il finanziamento della prestazione e della relativa contribuzione è a carico del datore di lavoro.

L’isopensione è prevista per le aziende con più di 15 dipendenti e può essere utilizzata nell’ambito di procedure di esodo del personale. La durata ordinaria arriva fino a 48 mesi, mentre per determinate decorrenze entro il 1° dicembre 2026 può arrivare fino a 84 mesi. Gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà seguono invece le regole dei singoli Fondi e possono accompagnare il lavoratore alla pensione per un periodo massimo ordinario di 60 mesi.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, una delle possibilità di uscita da considerare è la pensione anticipata contributiva. Nel 2026 questa richiede 64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e una pensione futura di importo almeno pari a tre volte l’assegno sociale. La soglia è più bassa per le donne: 2,8 volte l’assegno sociale in presenza di un figlio e 2,6 volte con almeno due figli.

Con un assegno sociale pari nel 2026 a 546,24 euro mensili, le soglie corrispondono rispettivamente a 1.638,72 euro, 1.529,47 euro e 1.420,22 euro lordi al mese. La novità chiarita dall’INPS riguarda soprattutto il modo in cui deve essere verificato questo requisito economico quando il lavoratore accede a un percorso di accompagnamento alla pensione.

La soglia deve risultare rispettata già all’inizio dell’esodo: nel calcolo non possono essere utilizzati i contributi che il datore di lavoro verserà durante il periodo di accompagnamento. L’importo viene determinato sulla base della contribuzione maturata alla data di accesso all’esodo e del coefficiente di trasformazione collegato all’età del lavoratore in quel momento.

I contributi che l’azienda continuerà a versare durante l’esodo rimangono comunque importanti perché permettono di completare il requisito contributivo necessario per il pensionamento. L’accompagnamento può essere utilizzato anche per raggiungere la pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori interamente contributivi, nel 2026 la pensione di vecchiaia richiede 67 anni e almeno 20 anni di contributi, oltre a una pensione di importo non inferiore all’assegno sociale. In questo caso, per accedere allo scivolo, l’importo della prestazione di accompagnamento deve essere almeno pari all’assegno sociale vigente al momento dell’ingresso nell’esodo.

Esiste inoltre una possibilità di pensionamento a 71 anni per chi rientra integralmente nel sistema contributivo e possiede almeno cinque anni di contribuzione effettiva, senza il requisito relativo all’importo minimo della pensione previsto per l’uscita a 67 anni.

Bisogna però considerare che i requisiti pensionistici possono cambiare nel tempo per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita. Secondo il quadro indicato dall’INPS, la pensione anticipata contributiva salirà nel 2027 a 64 anni e un mese e a 20 anni e un mese di contribuzione effettiva, mentre nel 2028 è previsto un ulteriore incremento di tre mesi rispetto ai requisiti del 2026.

Di conseguenza, chi programma oggi un esodo deve verificare non soltanto i requisiti vigenti nell’anno in cui lascia il lavoro, ma anche quelli che saranno applicabili quando maturerà effettivamente il diritto alla pensione.

In sintesi, chi ha iniziato a versare contributi dal 1996 non deve necessariamente attendere i 67 anni per interrompere l’attività lavorativa, ma l’uscita anticipata attraverso isopensione o Fondo di solidarietà non è una possibilità generalizzata per tutti i lavoratori. È subordinata all’esistenza di un accordo aziendale, alla presenza dei requisiti pensionistici prospettici e al rispetto delle condizioni economiche e contributive stabilite dalla normativa.

La circolare INPS stabilisce inoltre che nel periodo massimo dell’esodo deve essere compreso anche l’eventuale intervallo tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza effettiva della pensione, così da garantire la continuità del sostegno economico fino all’accesso al trattamento pensionistico.

Fonti: INPS, Circolare n. 104 del 29 settembre 2026; INPS, Circolare n. 41 del 3 aprile 2026; Money.it, articolo del 30 settembre 2026 “In pensione senza aspettare i 67 anni. La guida Inps per chi ha iniziato a lavorare dal 1996”.

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