Cosa cambia in materia di previdenza pubblica con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2026?

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, la Legge di Bilancio per il 2026 in materia di previdenza pubblica conferma sostanzialmente le previsioni già inserite in bozza senza particolari sorprese, tra aumento graduale dei requisiti di accesso al pensionamento e mancato rinnovo di alcune possibilità di uscita anticipata.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento

Per il biennio 2027-2028 è dunque previsto l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, con un aumento di 1 mese nel 2027 e 2 mesi nel 2028. Saranno esclusi dall’incremento i lavoratori che svolgono attività usuranti e gravose. Per il personale militare delle forze armate, inclusi carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco è previsto – oltre all’aumento generale – l’incremento di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030. Per i dipendenti del pubblico impiego, a partire dal 2027, la liquidazione del trattamento di fine rapporto sarà anticipata di tre mesi per effetto della riduzione da 12 a 9 mesi del termine entro cui l’ente erogatore deve provvedere al pagamento.

Nessuna modifica, dunque, per il 2026: i requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipate restano gli stessi del 2025 (per la vecchiaia 67 anni di età e 20 di contributi, per l’anticipata 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Dal 2027 l’aggiornamento riguarderà, invece, tutti i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ad eccezione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, e il requisito anagrafico per l’assegno sociale:

  • il requisito anagrafico per la vecchiaia salirà, dunque, a 67 anni e 1 mese di età dall’1 gennaio 2027 e 67 anni e 3 mesi dall’1 gennaio 2028;
  • per la pensione anticipata ordinaria, si passerà invece a 42 anni e 11 mesi di contribuzione effettiva per gli uomini e 41 e 11 mesi per le donne dall’1 gennaio 2027 e a 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 10 mesi per le donne dall’1 gennaio 2028. Rimane valida la finestra mobile di tre mesi tra la maturazione del requisito e la decorrenza del trattamento pensionistico: il che significa che per ricevere la prima rata dell’assegno nel 2027 occorreranno 43 anni e 2 mesi (un anno in meno per le donne) e nel 2028 43 anni e 5 mesi per gli uomini (un anno in meno per le donne);
  • l’adeguamento interesserà anche la pensione di vecchiaia contributiva e la pensione anticipata contributiva, destinate a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, i cosiddetti contributivi puri: nel primo caso dal 2027 serviranno 71 anni e 1 mese di età con almeno 5 di contributi e dal 2028 71 anni e 3 mesi; nel secondo caso 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva, che diventeranno 64 anni e 3 mesi di età e 20 anni e 3 mesi di contribuzione dal 2028. È tuttavia necessario che l’importo della pensione sia pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (circa 1.600 euro nel 2025), ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 per le donne con due o più figli. Come novità dell’ultima ora, è stata abrogata la possibilità di cumulare la rendita della previdenza complementare per raggiungere la soglia minima e uscire così anticipatamente dal lavoro a 64 anni. La possibilità di cumulo era stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2025 ma non è mai divenuta operativa per mancata emanazione del decreto attuativo.
Aumento di 20 euro al mese delle pensioni per chi è in condizioni disagiate

Dal 2026 è poi previsto un aumento di circa 20 euro mensili per le pensioni minime: l’incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati di età pari o superiore a 70 anni con redditi bassi e per le persone con disabilità sarà pari a 20 euro al mese, in sostituzione degli 8 euro previsti per il solo 2025 dalla Legge di Bilancio 2025. Conseguentemente, aumenta da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto.

Stop a Quota 103 e Opzione Donna e proroga dell’APE sociale

Mancato rinnovo di Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) e Opzione Donna (61 anni e 35 anni di contributi per caregiver, invalide almeno al 74%, disoccupate o occupate in aziende con tavoli di crisi aperti presso il Ministero del Lavoro) che potranno continuare a essere utilizzate solo da chi ha maturato il diritto entro il 31 dicembre 2025, nel primo caso, ed entro la fine del 2024, nel secondo.

È invece confermata la proroga al 31 dicembre 2026 dell’APE sociale nella versione prevista dalla Legge di Bilancio per il 2025 con requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi per i soggetti che si trovino in condizioni di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuata dalla normativa. Per accedere alla prestazione è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, ad eccezione dei lavoratori dipendenti coinvolti in attività gravose per i quali il requisito sale a 36 anni (32 per edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta); per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Proroga del Bonus Giorgetti

La Legge di Bilancio ha, da ultimo, confermato anche la proroga a tutto il 2026 dell’incentivo per i lavoratori, sia pubblici che privati, che decidono di rimanere in attività anche dopo il conseguimento dei requisiti per il pensionamento anticipato: resta, dunque, confermata la possibilità per il lavoratore di richiedere al datore di lavoro che la contribuzione a suo carico pari al 9,19% venga inserita in busta paga mentre la quota a carico del datore di lavoro continuerà a essere versata all’INPS; ovviamente, la parte di contributi incassata in busta paga non contribuirà a incrementare la propria pensione e non sarà tassata.

Nota – Questo articolo è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.
fonte: itinerariprevidenziali.it

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