{"id":5178,"date":"2026-06-14T14:25:07","date_gmt":"2026-06-14T14:25:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.patronatoepac.it\/?p=5178"},"modified":"2026-06-19T14:27:11","modified_gmt":"2026-06-19T14:27:11","slug":"pensione-anticipata-ti-valgono-i-contributi-per-malattia-disoccupazione-e-cig-anche-se-linps-dice-no-nuova-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.patronatoepac.it\/?p=5178","title":{"rendered":"Pensione anticipata, ti valgono i contributi per malattia, disoccupazione e CIG anche se l&#8217;INPS dice no: nuova sentenza"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pensione anticipata e contributi figurativi: una recente evoluzione giurisprudenziale potrebbe incidere in modo significativo sulle possibilit\u00e0 di accesso al pensionamento per migliaia di lavoratori. Al centro della questione vi \u00e8 il valore da attribuire ai contributi figurativi maturati durante periodi di malattia, disoccupazione, cassa integrazione, maternit\u00e0 o infortunio, che per lungo tempo sono stati oggetto di interpretazioni differenti tra l\u2019INPS e la giurisprudenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tradizionalmente, l\u2019accesso alla pensione anticipata ordinaria \u00e8 stato subordinato al raggiungimento di un determinato requisito contributivo, attualmente fissato in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Per anni, tuttavia, l\u2019INPS ha sostenuto che, all\u2019interno di tale requisito, fosse necessario possedere almeno 35 anni di contribuzione effettiva derivante da attivit\u00e0 lavorativa, escludendo quindi molti periodi coperti da contribuzione figurativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La questione \u00e8 stata recentemente affrontata da diverse pronunce giudiziarie culminate in un orientamento sempre pi\u00f9 favorevole ai lavoratori. In particolare, alcune sentenze della Corte di Cassazione e una successiva decisione del Tribunale di Siena hanno affermato che la pensione anticipata ordinaria introdotta dalla riforma del 2011 costituisce una prestazione autonoma rispetto alla vecchia pensione di anzianit\u00e0 e che la normativa non richiede espressamente il possesso di 35 anni di contribuzione effettiva. Secondo i giudici, pertanto, anche i contributi figurativi devono concorrere al raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l\u2019accesso alla prestazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I contributi figurativi sono accrediti riconosciuti dall\u2019INPS in particolari situazioni nelle quali il lavoratore, pur non svolgendo attivit\u00e0 lavorativa, mantiene una tutela previdenziale. Rientrano in questa categoria i periodi di malattia, infortunio, maternit\u00e0, disoccupazione indennizzata, cassa integrazione e altre situazioni previste dalla legge. Lo scopo \u00e8 evitare che eventi indipendenti dalla volont\u00e0 del lavoratore possano compromettere il futuro diritto alla pensione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019orientamento pi\u00f9 recente della giurisprudenza parte da un principio fondamentale: la legge che disciplina la pensione anticipata fa riferimento all\u2019anzianit\u00e0 contributiva complessiva e non distingue tra contribuzione effettiva e contribuzione figurativa. Quando il legislatore ha inteso richiedere contributi effettivi, lo ha indicato espressamente in altre disposizioni previdenziali. L\u2019assenza di tale precisazione nella disciplina della pensione anticipata ordinaria \u00e8 stata interpretata dai giudici come una volont\u00e0 di considerare validi tutti i contributi regolarmente accreditati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa interpretazione assume particolare rilievo per i lavoratori che, nel corso della propria carriera, hanno attraversato periodi di difficolt\u00e0 legati a malattie, licenziamenti, crisi aziendali o sospensioni dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa. In passato tali situazioni potevano tradursi in un ritardo nell\u2019accesso alla pensione anticipata; oggi, alla luce delle pi\u00f9 recenti pronunce, tali periodi potrebbero invece essere pienamente valorizzati ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 importante precisare che il tema resta particolarmente delicato sotto il profilo applicativo. Sebbene la giurisprudenza abbia espresso orientamenti significativi, l\u2019INPS non ha ancora modificato in modo generalizzato la propria impostazione amministrativa. Di conseguenza, in alcuni casi potrebbe essere necessario promuovere specifiche azioni di tutela o ricorsi per ottenere il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini della pensione anticipata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal punto di vista pratico, diventa quindi fondamentale verificare periodicamente il proprio estratto conto contributivo e controllare che tutti i periodi coperti da contribuzione figurativa risultino correttamente registrati. Una ricostruzione accurata della posizione assicurativa pu\u00f2 infatti consentire di individuare tempestivamente eventuali anomalie o differenze interpretative che potrebbero incidere sulla data di pensionamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni evidenzia inoltre una crescente attenzione verso la tutela sostanziale dei lavoratori, valorizzando l\u2019intera storia contributiva e non soltanto i periodi di lavoro effettivamente prestato. Questo approccio appare coerente con la funzione sociale del sistema previdenziale, che mira a garantire protezione anche nei momenti di difficolt\u00e0 lavorativa o personale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In conclusione, le recenti sentenze in materia di pensione anticipata aprono prospettive importanti per molti lavoratori che hanno maturato contributi figurativi durante periodi di malattia, disoccupazione, cassa integrazione o altre situazioni tutelate dalla legge. Pur in attesa di un eventuale consolidamento normativo o amministrativo, gli orientamenti della magistratura sembrano confermare che tali contributi possano concorrere pienamente al raggiungimento dei requisiti necessari per l\u2019accesso alla pensione anticipata ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fonti:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Legge n. 214\/2011 (Riforma Fornero), art. 24.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Corte di Cassazione \u2013 Sentenze n. 24916\/2024, n. 24952\/2024 e n. 27910\/2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tribunale di Siena \u2013 Sentenza n. 208\/2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">INPS \u2013 Circolari applicative in materia di pensione anticipata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Normativa sulla contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione, maternit\u00e0 e cassa integrazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pensione anticipata e contributi figurativi: una recente evoluzione giurisprudenziale potrebbe incidere in modo significativo sulle possibilit\u00e0 di accesso al pensionamento per migliaia di lavoratori. 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