Contratti Locazione

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L’E.P.A.C. si affida all’ANIA per questioni riguardanti la tutela dei diritti di condomini e proprietari oltre che per tutte le tematiche legate alla gestione del condominio.

L’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini e Assegnatari) ha per scopo la tutela degli inquilini, degli assegnatari e dei soggetti che versano in condizioni di bisogno alloggiativo e comunque dei diritti degli utenti del bene casa e degli aspiranti ad esso, ivi compresi: i locatari di esercizi commerciali, botteghe artigiane, uffici e studi professionali, alberghi, pensioni e locande e i locatori di fondi di terreno anche agricoli, e tutti gli italiani che risiedono all’estero in relazione ai loro problemi abitativi.

L’ANIA presenta, ai propri iscritti, associati e non, un insieme di servizi in materia di contratti di locazione, modello RLI per la trasmissione, calcolo delle imposte e provvedere all’invio telematico dello stesso. Siamo inoltre in grado di assistere negli adempimenti successivi quali proroghe, risoluzioni anticipate, pagamento delle annualità successive, subentri e per orientare il contribuente per l’opzione più vantaggiosa sulla scelta del tipo di tassazione, ordinaria o cedolare secca.

ORDINARIA:
● Contratto ordinario a canone libero: la durata minima di questo canone d’affitto è di 4 anni rinnovabili per altri 4 anni in automatico. Trascorsi i primi 4 se il locatore non invia una lettera di disdetta, sei mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova in automatico.
● Contratto a canone concordato: la durata del contratto calmierato è di 3+2. Solitamente viene stipulato per andare incontro alle esigenze degli inquilini e quelle dei proprietari che beneficiano di incentivi fiscali (detrazione forfettaria del 5%; abbattimento del 30% canone Irpef; 30% di sconto sull’imposta di registro; 49,5% del canone annuale inserito nella dichiarazione dei redditi). Alla scadenza dei 3 anni il contratto può essere rinnovato per altri 3 anni.
● Contratto transitorio: può avere una durata massima di 18 mesi. Se alla scadenza del contratto esistono cause di transitorietà, l’inquilino e il locatore devono confermare la cosa con raccomandata prima della scadenza. Se invece queste vengono meno il contratto transitorio prevede che venga sostituito da uno a canone libero, con la durata di almeno 4 anni.
● Contratto comodato d’uso: il locatore consegna ad un’altra persona un immobile, che potrà utilizzarlo per un tempo determinato.
● Contratto transitorio per studenti: la durata del contratto può variare dai 6 ai 36 mesi e viene concesso ad uno studente fuori sede, che si trova a studiare presso un’università ubicata dove è collocato l’immobile.

CEDOLARE SECCA:
La cedolare secca è un regime facoltativo, che permette di pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate le imposte di registro e di bollo, anche se questa non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Inoltre se si sceglie la cedolare secca non può essere richiesta, per la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto dal contratto. Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

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