Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021.

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Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021), ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 l’Istituto ha illustrato le modalità di riconoscimento, l’ambito di applicazione e i criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di seguito, anche Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale (di seguito, integrazione Rdc/AU), senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita domanda.

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