Revisione infortuni, malattie professionali e danno biologico

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Sia per disposizione dell’Inail (revisione attiva) che su richiesta del lavoratore (revisione passiva) possono essere effettuate visite mediche di revisione della rendita.
Lo scopo è quello di adeguare la misura della rendita alle eventuali variazioni intervenute nel tempo sul grado di inabilità del soggetto colpito dall’infortunio o dalla malattia professionale, in senso peggiorativo o migliorativo.
I termini entro i quali si presume che i cambiamenti intervenuti nelle condizioni fisiche dell’assicurato possano essere riconducibili a danni precedentemente subiti per infortunio o malattia professionale sono:

  • 10 anni per l’infortunio;
  • 15 anni per la malattia professionale.

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