

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ
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L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
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