Rielaborazione prospetto di calcolo emissione 2021

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Il decreto 23 marzo 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha fissato per l’anno 2021 nella misura pari al 16,36% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Tale riduzione viene applicata ogni anno dall’Istituto sulla base di elenchi delle aziende trasmessi dall’INAIL in relazione alla contribuzione afferente alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti delle aziende agricole;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coloni e compartecipanti familiari.

A causa di un’errata elaborazione da parte dell’INAIL degli elenchi trasmessi all’Istituto, la quota di contribuzione INAIL indicata nell’emissione dell’anno 2021 relativa alla contribuzione dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni potrebbe non essere corretta.

Per superare tale inconveniente l’Istituto procederà a rielaborare il prospetto di calcolo della contribuzione dovuta relativa all’emissione 2021 utilizzando i nuovi dati inviati dall’INAIL in sostituzione di quelli errati inviati in precedenza.

Il nuovo prospetto di dettaglio degli importi contributivi dovuti sarà reso disponibile nei prossimi giorni nel cassetto previdenziale lavoratori autonomi agricoli e terrà conto, oltre che della riduzione in argomento, anche di eventuali variazioni intervenute sulla posizione contributiva dei suddetti lavoratori dopo l’emissione relativa all’anno 2021, quali, a titolo esemplificativo, la cancellazione dell’intero nucleo, la cancellazione componente dal nucleo, la modificazione della fascia di inquadramento dell’azienda, la riduzione contributiva “ultra sessantacinquenne”.

Tale operazione, finalizzata alla sistemazione delle posizioni assicurative dei predetti lavoratori, sarà efficace anche ai fini dell’aggiornamento dei relativi archivi.

Le somme eventualmente pagate in eccedenza con la prima rata con scadenza 16 luglio 2021 potranno essere compensate con le somme da versare con la rata con scadenza 16 settembre 2021.

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https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202978%20del%2002-09-2021.htm

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