Semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione

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Premessa

Il comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.

L’Istituto ha quindi dettato le istruzioni operative per la gestione delle relative attività amministrative e sanitarie, compresa una specifica disciplina delle assenze a visita basata sugli esiti della convocazione postale (cfr. il messaggio n. 2002/2015).

1.    Nuove indicazioni procedurali

Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari (cfr. l’articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all’articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698), a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione.

Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali.

Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall’assenza a visita – che non dovrà più essere registrata con l’apposizione dello specifico flag – dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l’inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni.

La sospensione opererà anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”.

L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.

Tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute.

Per effetto dell’assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza.

Nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.

A conclusione del processo di revisione, con un nuovo verbale sanitario, in automatico sarà inserita la fascia 81 sul DB Pensioni.

Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.

Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.

Fonte: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201835%20del%2006-05-2021.htm

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